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Titolo: IL CONTRATTO-TIPO FRA EDITORI E SCRITTORI: Il lupo e l’agnello

Autore: Massimo Bontempelli

Data: 1935-01-30

Identificatore: 1935_83

Testo: IL CONTRATTO-TIPO FRA EDITORI E SCRITTORI
Il lupo e l'agnello

Gran lode va data a Marinetti, che ha strappato il Sindacato Scrittori agli ozi versificanti e declamatorii della nuova Arcadia, e lo ha spinto ad affrontare la questione professionale. Già in questa sede, in una lettera a lui or sono tre o quattro mesi, ho cercato di spiegare la definizione di scrittore secondo l’aspetto sindacale, cioè professionale. Marinetti si dimostra perfettamente d'accordo con noi appassionati fautori del professionalismo in arte, quando affronta gli editori e combina con loro un contratto-tipo.
Il disegno di tale contratto-tipo (che naturalmente non ha ancora valore di legge), è stato da Marinetti divulgato con la stampa, di modo che tutti gli scrittori possono averlo veduto. Ora Marinetti aspetta che noi gli facciamo le nostre osservazioni, gli proponiamo i nostri dubbi. Per parte mia, ectomi sùbito a servirlo.
Per potere efficacemente rispondere al desiderio di Marinetti, prendo le mosse dalla legge vigente sul diritto d'autore: Regio decreto-legge 7 novembre 1925 (Marinetti sa che io sono uno scrittore che si tiene la legge sulla stampa al posto ove un secolo fa gli scrittori si tenevano il rimario). Tutto ciò che nel contratto-tipo non rappresenta per gli scrittori un vantaggio sulla legge (o sulla consuetudine) va naturalmente respinto.
E c'è parecchio da respingere.
Letto con tranquillità l’articolo 1, dove non c’è niente di nuovo, ho cominciato a sentirmi inquieto all'articolo 2, che dice testualmente così: « In compenso di tale cessione a compartecipazione l'editore pagherà all'autore sulle copie vendute... a cominciare dalla... edizione». Questo articolo, se dovesse passare, svaluterebbe tutta l'esistenza di una protezione sindacale degli autori, anzi, scalzerebbe la definizione stessa di scrittore. Il contratto-tipo è applicabile, cioè esiste, solamente in quanto riguarda gli scrittori riconosciuti tali in via sindacale. Ora, sindacalmente parlando, scrittore è colui che riceve un compenso dal proprio lavoro, e per il fatto di tale compenso è sindacalmente inquadrabile e proteggibile. Ma l'articolo ammette che a uno scrittore possa non spettare alcun diritto sopra una o più edizioni. La cosa è già a questo punto inammissibile. Si pensi poi che spessissimo in una edizione si esaurisce tutta la vita di una pubblicazione; e che appunto in tale situazione si dovranno quasi sempre trovare le opere di uno scrittore che ha potuto accettare nel suo contratto una tale menomazione. Questo articolo apre la strada a tutti i soprusi che un editore volesse esercitare contro gli scrittori non ancora agguerriti, quelli appunto che una legge, accettata da un sindacato di scrittori, deve maggiormente proteggere. L’articolo conchiude dicendo che il rendiconto delle vendite e il pagamento delle spettanze saranno fatti all'autore almeno ogni dodici mesi: è bene sapere che la consuetudine aveva ormai consacrato il sistema dei rendiconti e pagamenti semestrali.
Gli articoli che seguono, prima di arrivare all’ottavo, non contengono cose altrettanto gravi; comunque, in tutti c'è qualche vantaggio dato all’editore e mai la menoma conquista per lo scrittore. Per esempio, nell’articolo 3 si prevede il caso di smarrimento del manoscritto da parte dell'editore; questo articolo sta lì a scagionare preventivamente l'editore, imponendo all'autore l’obbligo di mandare una copia. Non è gran che, ma l’articolo pare fatto apposta per dimostrare che tutto il contratto sembra sia stato stillato con occhi e penna d'editore anzi che di scrittore. L’articolo 4 difende l'editore dalle pretese degli scrittori lenti e imprecisi nella correzione delle bozze; è giusto; ma insomma, anche in questo a difesa degli editori si mette a carico dell'autore un obbligo di termine, che finora non esisteva nell'uso.
L'articolo 5 riguarda il prezzo di copertina e la tiratura. Fino a oggi questi erano importanti elementi di libera contrattazione; con questo articolo l'autore perde il diritto di discutere e di opporsi eventualmente alle proposte dell'editore, diritto che allo scrittore è espressamente dato dalla vigente legge sul diritto d’autore (art. 48): il contratto-tipo segna anche per questo rispetto un regresso. Il simile si dica per l’ultimo capoverso dell’articolo seguente; esso stabilisce una percentuale delle copie di scarto, sulle quali l'autore non ha corrispettivo, mentre finora l'editore sottraeva tale corrispettivo solamente dalle copie il cui scarto poteva documentare, inviando all'autore i frontespizi delle opere poste fuori commercio. Il nostro articolo 6 ammette invece implicitamente che per un certo numero di copie possa l'editore senz'altro, fin dalla firma del contratto, essere esonerato dal corrispondere un compenso.
Ma queste sono minuzie, se si vuole. Come minuzia sarebbe osservare che il diritto di timbratura da parte dell'autore era già nella legge, e che il contratto-tipo doveva renderlo da facoltativo obbligatorio, per evitare le arie di onestà sospettata e offesa che qualche editore oggi ancora si permette di fronte a qualche autore, quando questi chiede il controllo delle tirature. E arriviamo all’articolo 8, che è forse il peggiore.
Esso riguarda il diritto di ristampa. Tutto quanto riguardava le ristampe (cioè la vera vita delle opere che la prima edizione ha mostrate vitali) era finora stabilito dal contratto, era da discutersi tra le parti, rappresentava cioè un diritto comune.
Questo tremendo articolo 8 concede senz'altro all’editore tale diritto. Mentre il contratto (all'art. 3) ammette che l'editore debba impegnarsi a un termine per la pubblicazione dell'opera, nega poi (all’art. 8) la possibilità di un tale obbligo per la ristampa; cioè mostra di non accorgersi che il termine di ristampa è un elemento più importante che non il termine di pubblicazione, il libro non soffre da un ritardo nella pubblicazione, mentre la vita del libro può essere (e in pratica è, perchè in questa materia gli editori sono spesso trascuratissimi) gravemente danneggiata da un'interruzione della sua vita nelle librerie. E poichè alla ristampa non può provvedere che Veditore, in un contratto-tipo qualunque autore dovrebbe ab inilio essere salvaguardato su questo punto. Lasciare le cose come stavano era già meglio, perchè almeno c'è una consuetudine la quale stabiliva come limite di ristampa un tempo breve, dai tre ai sei mesi dopo l'esaurimento della edizione.
Il secondo comma del detto articolo 8 è poi in contrasto con la legge vigente, e ne annulla la garanzia. La legge (art. 48, secondo comma) stabilisce che l’autore possa sempre opporsi a una modifica del prezzo di copertina, invece il contratto-tipo determina che dopo un certo periodo di tempo possa l’editore addivenire a tale modifica a piacer suo. Ciò porta l’editore a potere a suo comodo trattare il libro come un materiale tutto in sua mano, del quale può all'occorrenza provocare la svendita, senza curarsi dei diritti materiali e morali dell’autore.
Altre osservazioni si potrebbero spigolare trattenendosi su altri articoli del contratto-tipo proposto. Ma non è questa la sede per una disamina più minuta. Qui mi bastava dimostrare che il contratto è un passo indietro rispetto alla legge fascista sul diritto d’autore, che bene l'onorevole Pavolini ha definito « legge esemplare, che un po' in tutto il mondo viene citata a modello ». Bastano le osservazioni sugli articoli 2 e 8 per convincere qualunque scrittore (in senso professionale, cioè sindacale, bene inteso) della urgenza di correre ai rimedii prima che questo disegno sia tramutato in legge. Il primo a esserne convinto sarà l’amico Marinetti, e si curerà lui di riparare agli errori.
I quali, lo so benissimo e ci tengo a dichiararlo, non sono menomamente da imputarsi a sua colpa. Superior stabat lupus.
Massimo Bontempelli.

File: PDF, TESTO

Collezione: Diorama 30.01.35

Citazione: Massimo Bontempelli, “IL CONTRATTO-TIPO FRA EDITORI E SCRITTORI: Il lupo e l’agnello,” Diorama Letterario, ultimo accesso il 05 maggio 2024, https://www.dioramagdp.unito.it/items/show/1992.